Affidamento condiviso

La conflittualità fra i genitori, anche ove riguardi le diverse abitudini di vita e di metodi educativi da adottare nei confronti dei figli, non può impedire l’affidamento condiviso.
Ed infatti, se fosse sufficiente la semplice conflittualità, l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori diventerebbe la regola generale e non l’eccezione, come è oramai pacificamente riconosciuto e anche normativamente stabilito.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni, nel decreto qui pubblicato, emesso sul reclamo promosso da una madre avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che, già in primo grado, su ricorso del padre (difeso dall’avv. Perchiazzi) aveva disposto l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, nonostante la tenerissima età del figlio e la totale mancanza di convivenza fra i suoi genitori.